Il concordato preventivo è un mezzo che consente agli imprenditori che si trovano in stato di crisi di evitare di incorrere nel fallimento. Con questo strumento, difatti, l’imprenditore cerca di evitare tali sconvenienti tramite un accordo che indebita quest’ultimo, ma consente al tempo stesso di soddisfare le richieste del creditore. Come? Lo scopriremo insieme nel seguente articolo.
Cos’è e come funziona un concordato preventivo
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può presentare una domanda di questo tipo di accordo, come già anticipato, al fine di evitare il fallimento (ecco perché si chiama preventivo). Lo scopo primario del concordato preventivo, quindi, è quello di riuscire a trovare un accordo con i creditori che soddisfi entrambe le parti e aiuti nel superamento della crisi.
Ad ogni modo il concordato preventivo è uno strumento utilizzabile solo in determinate circostanze ed in presenza di precisi requisiti. È un accordo molto conveniente in quanto tutela non solo i debitori (e dunque gli imprenditori che vanno incontro ad un prossimo fallimento) ma anche i creditori, i quali possono ricevere la propria somma di denaro in tempi più brevi rispetto a quelli che si prevedono nel caso si andasse incontro ad una procedura di fallimento.
In più il concordato preventivo consente anche di soddisfare diverse esigenze delle società, in quanto permette di continuare a mantenere le imprese operative e dunque tutela anche i lavoratori.
Quali sono i requisiti per averlo
- Le imprese di commercio possono utilizzare il concordato; non possono accedere a questo tipo di concordato, ad esempio, le imprese agricole o gli enti pubblici.
- Invece le imprese di persone, di capitali o le ditte individuali possono presentare domanda per il concordato preventivo.
Ma adesso passiamo a quelli che sono i presupposti per sapere se è possibile rivolgersi al concordato preventivo. Servono due tipi di presupposti: quello soggettivo e quello oggettivo.
Vediamoli:
- il presupposto soggettivo: in questo caso l’imprenditore deve semplicemente trovarsi in uno stato di insolvenza o di crisi;
- il presupposto oggettivo: sono ammessi alla procedura di concordato preventivo solo tutti coloro che superano i limiti dimensionali riportati nell’articolo 1 della Legge Fallimentare. Dunque come possiamo vedere vi sono dei limiti che devono necessariamente essere rispettati, in quanto il loro superamento implica il non accesso alla procedura di prevenzione del fallimento. Tutti coloro che invece li soddisfano ed hanno intenzione di sfruttare il concordato preventivo possono farlo.
Adesso vediamo però quali sono nello specifico le caratteristiche che servono per attuare questo particolare tipo di accordo.
Caratteristiche del concordato preventivo
Nell’accordo non vi sono vincoli economici tra i debitori ed i creditori, dunque ciò implica che entrambi siano liberi di trattare o accettare qualunque proposta che soddisfi le richieste da entrambe le parti. Di conseguenza l’accordo può prevedere:
- le attribuzioni delle imprese interessate ad un assuntore;
- la divisione in base alla posizione giuridica dei creditori;
- tutte le forme previste per il saldo dei debiti, ossia la cessione di beni, l’attribuzione di quote, obbligazioni o accolli.
Quale procedura serve per mettere in atto il concordato preventivo
La procedura di richiesta del concordato preventivo può essere suddivisa in quattro fasi principali, ovvero:
- la fase preparatoria dove il debitore si appresta a preparare, appunto, la richiesta di concordato e la presenta poi al tribunale di competenza;
- una volta andata avanti la domanda si deciderà se approvarla o meno tramite la seconda fase, che prevede appunto l’approvazione dei creditori;
- alla quale segue la terza fase dell’omologazione;
- infine vediamo l’esecuzione del concordato.
Dal momento della presentazione della domanda il debitore ha il compito di compilare la richiesta, ma seguendo pedissequamente dei criteri fondamentali. In questo senso, dunque, la domanda di concordato provvisorio non può assolutamente mancare di:
- valore dei beni;
- elenco dei titolari dei diritti personali o reali sui beni;
- relazione aggiornata ai tre esercizi precedenti alla data di deposito circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa;
- elenco dei creditori, indicandone i nominativi, le cause di prelazione ed i crediti;
- un planning da presentare ai creditori ove poter riportare le modalità, i tempi ed i termini della proposta di concordato;
- una relazione di un professionista che possa accertarsi della veridicità dei dati riportati e soprattutto possa certificare la fattibilità del piano di concordato redatta dal debitore;
- elenco di creditori che siano soci e responsabili illimitatamente.
Per poter essere messo in atto, il concordato preventivo deve essere approvato dunque dai creditori. Non si presenta comunque la necessità che tutti i creditori firmino; piuttosto deve essere firmato dai creditori che forniscono il massimo credito per il concordato.
Non possono votare nell’accettazione del concordato preventivo le persone vicine al debitore quali coniuge, cessionari o aggiudicatari dei crediti da una quantità di tempo inferiore ad un anno dalla proposta di concordato preventivo e parenti fino al 4° grado, nonché i creditori che non rinunciano al diritto di prelazione.
Dopodiché, una volta che i creditori danno il consenso, si procede alla messa in atto del concordato. A questo punto entra in atto il Tribunale che dovrà nominare un comitato di creditori ed un liquidatore che potranno assistere al processo di liquidazione del credito e modularne le modalità.
Chi sono i liquidatori del concordato preventivo
Si può trattare di commercialisti, avvocati, ragionieri, amministratori di società per azioni e studi professionali associati. Al liquidatore spetta il compito di poter tenere aggiornato il registro per la liquidazione vidimato da almeno uno dei creditori appartenenti al comitato eletto dal Tribunale, compilando tale registro con tutte le operazioni relative all’amministrazione del concordato.