Con i decreti attuativi del Jobs Act, il cui obiettivo è stato quello di riuscire a formare nuove occupazioni stabili, si è potuta notare una revisione complessiva di tutte le tipologie di contratto di lavoro da poter applicare ai diversi lavoratori. Se avete un po’ di confusione in mente a riguardo, quindi, potreste inevitabilmente domandarvi quanti e quali sono adesso i contratti di lavoro che vengono stipulati in Italia.
Quanti contratti di lavoro esistono e quali sono
In Italia è possibile usufruire di tutte i seguenti contratti di lavoro.
- Tirocini formativi e stage
- Apprendistato
- Contratti a progetto
- Contratti part-time
- Lavoro accessorio con utilizzo di voucher
- Contratto a chiamata (prestazione occasionale)
- Contratto a tempo determinato
- Contratto di somministrazione
- Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Ma vediamo più nel dettaglio di cosa trattano tutte queste tipologie di contratto.
Tirocini formativi e stage
Cos’è un tirocinio formativo? Beh, sostanzialmente consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di competenze utili in campo lavorativo, ma attenzione, perché non è inseribile in nessun modo ad una situazione di lavoro subordinato. Esistono poi i tirocini curricolari che vengono instaurati dalle università ed anche dalle scuole – e che vengono svolti tramite enti convenzionati con tali istituzioni che ne regolano i percorsi di formazione o istruzione.
Quante tipologie di tirocini esistono?
- Tirocini transnazionali che vengono eseguiti o durante il periodo estivo o nell’ambito di diversi programmi europei;
- Tirocini formativi o di orientamento, che servono ad indirizzare ed in un certo senso agevolare le scelte e la ricerca di lavoro da parte dei giovani;
- Tirocini per extracomunitari;
- Tirocini finalizzati allo svolgimento di pratiche professionali e all’inserimento di Albi professionali;
- Tirocini di orientamento e formazione per soggetti disabili, richiedenti asilo politico ecc;
- Tirocini di inserimento nel mercato del lavoro.
Ogni tirocinio inoltre dovrà avere:
- durata massima e minima,
- modalità di svolgimento ed attivazione,
- divieti di attivazione di tirocini stagionali o a bassa specializzazione,
- importo minimo del compenso.
Apprendistato
I contratti di apprendistato sono sostanzialmente la tipologia cardine di contratto che servono a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ai giovani, in base a quale tipologia di apprendistato si sta svolgendo.
Esistono 3 tipologie di apprendistato, ossia:
- apprendistato di formazione e ricerca,
- apprendistato professionalizzante – per questo tipo di apprendistato si possono assumere lavoratori in mobilità o disoccupati,
- apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale.
Contratti a progetto
Sui contratti a progetto dobbiamo spendere qualche parola: con il Jobs Act, infatti, non è più possibile poter stipulare contratti di lavoro a progetto. Sono consentiti solo ed esclusivamente quelli regolati da accordi collettivi messi in atto dai sindacati di categoria, ma che verranno attivati solo se motivati da esigenze produttive ed organizzative particolari del settore.
Contratti part-time
In verità il contratto part-time non costituisce un vero e proprio contratto di lavoro, ma solo un regime di orario lavorativo ridotto che al posto di essere full time è a tempo limitato. Tale orario di lavoro deve essere indicato preventivamente per poter permettere al lavoratore l’organizzazione e gestione del proprio tempo.
Il lavoro part-time può essere:
- verticale se il dipendente lavora full-time, ma solo alcuni giorni della settimana, mese oppure anno;
- orizzontale se il dipendente lavora tutti i giorni, ma per orari ridotti rispetto al normale orario di lavoro;
- misto se comprende entrambe le situazioni.
Lavoro accessorio
Con lavoro accessorio si intendevano quelle prestazioni lavorative pagate tramite i Voucher INPS o simili che non erano riconducibili a nessuna tipologia di lavoro, né subordinato né autonomo che garantivano però la copertura previdenziale dell’INPS e quella dell’INAIL.
Per alcune tipologie di soggetti come persone disabili, detenuti, tossicodipendenti e tutti coloro che possono avvalersi di ammortizzatori sociali, comunque, è ancora possibile ricorrere al lavoro accessorio, ma è necessario avvalersi di un apposito decreto ministeriale.
Contratto a chiamata
Per contratto di lavoro a chiamata si intende un contratto di lavoro che è subordinato ma non presenta un impiego costante da parte del lavoratore. Viene attivato nel momento in cui il datore di lavoro a necessità di un lavoratore per una prestazione in limiti di tempo contenuti e dunque temporanea. Si tratta dunque di una sorta di prestazione occasionale.
Questa tipologia di contratto di lavoro non può avere una durata superiore di tot giornate nell’arco di tre anni. Ciò però esclude il settore del turismo, quello dello spettacolo e quello dei servizi pubblici. Nel caso tale termine venga superato, il contratto viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Per ciò che concerne le retribuzioni vengono previste delle indennità di disponibilità nel momento in cui il lavoratore ha intenzione di impegnarsi contrattualmente a rispondere alle chiamate del datore di lavoro ogni volta che ve ne sia la necessità.
Il fatto che si tratti di prestazioni occasionali non è sinonimo del fatto che non debba essere regolato per iscritto. In più devono essere specificati in ogni caso la durata complessiva, se dunque sarà a tempo determinato indeterminato, in che modo avverrà questo tipo di rapporto di lavoro, il trattamento economico normativo ed eventuale indennità disponibilità e come verrà verificato il fatto che il lavoratore abbia lavorato.
Contratto a tempo determinato
Per questo tipo di contratto si intende un lavoro che va svolto per un tempo limitato nel tempo. Nel periodo massimo di durata del contratto possono esserci vari rinnovi. Può essere validato solo se la stipula avviene in forma scritta.
Contratto di somministrazione
Un contratto di somministrazione, meglio conosciuto come lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’utilizzatrice (ossia l’impresa) può richiedere prestazioni di lavoro ad agenzie autorizzate che vengono iscritte in un apposito albo.
Il contratto di somministrazione coinvolge principalmente tre soggetti che vengono legati da due diverse forme di contratto. I tre soggetti sono le agenzie e lavoratori dell’impresa, mentre le due forme contrattuali previste sono:
- il contratto di lavoro stipulato tra colui che somministra ed il lavoratore che può prevedere sia tempo indeterminato che tempo determinato;
- il contratto di somministrazione che viene stipulato tra colui che l’utilizza e colui che amministra e che ha natura commerciale; può essere anche qui a tempo determinato o indeterminato.
Contratto a tempo indeterminato
Per contratto a tempo indeterminato si intende la forma della funzione privilegiata che non presenta vincoli interni tempo e dove vengono introdotte regole nuove e più limpide nel caso si verifichino licenziamenti repentini o illegittimi. In tal caso i lavoratori verranno protetti da un’indennità economica direttamente al prof proporzionata e alla loro anzianità e posizione aziendale. Eventuali comportamenti di discriminazione o palesemente scorretti da parte dei datori di lavoro verranno sanzionati con la reintegrazione del dipendente nell’azienda.