Le diverse tipologie di società, da quelle di persone a quelle di capitali

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Nel momento in cui si decide di costituire una società è necessario capire prima, magari con l’aiuto di un esperto (in questo caso il notaio o più propriamente il commercialista), quale tipo di società sia la più indicata alle proprie esigenze, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista delle responsabilità e degli scopi da raggiungere, oltre che naturalmente – cosa che a noi preme molto da vicino – in termini di costi.

Come si distinguono e quali sono i tipi di società

Principalmente i diversi tipi di società si distinguono:

  • in rapporto all’oggetto (o scopo sociale);
  • in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci.

In base all’oggetto sociale (o anche scopo sociale), il Codice Civile distingue tra:

  • società commerciali;
  • società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali), in tal caso è ammesso il ricorso alla Società Semplice.

Esiste poi un’ulteriore distinzione, quella che intercorre tra le società di persone e le società di capitali. Le società di persone non hanno personalità giuridica: ciò significa che delle obbligazioni della società rispondono anche i soci e che quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).

Esistono diverse tipologie di società di persone:

  • la società semplice (S.S.);
  • la società in nome collettivo (S.N.C.);
  • la società in accomandita semplice (S.A.S).

Le differenze tra queste si basano sulla personalità giuridica: nessuna delle tre tipologie di società appena elencate possiede personalità giuridica. Quest’ultima è invece posseduta dalle società di capitali dove per le obbligazioni della società risponde solo la società e non i soci. Gli eventuali debiti della società verranno pagati solo dalla stessa e non dai soci (con alcune eccezioni che sono previste dalla legge).

Esistono:

  • le società per azioni (S.P.A.);
  • le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.);
  • le società a responsabilità limitata (S.R.L.);
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.).

La personalità giuridica è posseduta anche dalle società cooperative: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. Gli eventuali debiti della società li pagherà solo la società, non i soci (sempre con alcune eccezioni che sono previste dalla legge).

Come si ottiene la personalità giuridica

Un’associazione/ente con personalità giuridica è dotata di autonomia dal punto di vista patrimoniale. Ciò significa che il patrimonio dell’associazione è distinto dal patrimonio dei singoli associati o degli amministratori: questo comporta che i beni dell’associazione sono della stessa e non dei singoli associati. Questo è il motivo per cui eventuali creditori dell’associazione non possono rivalersi sui patrimoni degli associati e il creditore del socio non può rivalersi sul patrimonio sociale.

La personalità giuridica si acquista con l’iscrizione da parte del notaio dell’atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese. Bisogna poi chiarire e precisare che il riconoscimento della personalità giuridica è un procedimento assolutamente indipendente e distinto dall’iscrizione nei registri del volontariato. Quest’ultimo viene infatti condotto da uffici diversi, con diverse modalità e diverse finalità.

Le Associazioni, le Fondazioni e le altre Istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica tramite il loro riconoscimento che viene deciso dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Quale tipologia di società scegliere per il vostro business

Esistono quattro grandi macrocategorie di società tra cui è possibile scegliere la forma giuridica più conveniente al vostro business:

Impresa individuale

È la forma giuridica più semplice perché non prevede particolari adempimenti ma solo l’apertura di una partita IVA. Le caratteristiche di questa particolare forma sono diverse, l’imprenditore individuale ha una responsabilità illimitata verso i creditori e ne risponderà con tutti i suoi beni, personali e non.

Al momento della costituzione della società non viene richiesto un minimo di capitale per avviare l’impresa, basterà la semplice iscrizione alla Camera di Commercio della provincia dove ha sede l’impresa individuale. La contabilità che viene tenuta è molto semplice, non c’è l’obbligatorietà di redigere il bilancio e anche i costi di gestione sono molto limitati. Spesso hanno anche una limitata affidabilità creditizia. Questa tipologia di società viene consigliata per quelle attività che comportano rischi limitati, che non creano grandi utili netti e che soprattutto non richiedono grandi investimenti;

Società di capitali

Esistono due tipi di società di capitali: società per azioni e società a responsabilità limitata (s.r.l.). Nelle società di capitali l’elemento patrimoniale è al di sopra di ogni elemento, specie quello personale. Questo significa che il socio ha l’importanza determinata in base alla quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come succede nelle società di persone. Il loro vantaggio sta nel separare nettamente il socio dalla società, che è dotata di personalità giuridica ed anche i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio. Nella S.P.A. esiste una netta separazione tra proprietà e amministrazione, per questo motivo la legge prevede un organo obbligatorio di controllo sulla regolarità della gestione e sulla contabilità (collegio sindacale).

Non è necessario che l’amministratore sia socio della società, nel caso in cui il socio concorra solamente alla nomina dell’organo amministrativo esprimendo il proprio voto in assemblea. Le decisioni vengono preso in collegio, dove il diritto di voto è sempre proporzionale alla partecipazione al capitale. È possibile trasferire la propria qualità di socio, per atto tra vivi o in caso di morte, senza il bisogno di dover modificare il contratto di società.

Prima ancora di costituire la società ogni socio deve versare in banca come minimo il 25% della quota di capitale che intende sottoscrivere. Nella S.R.L. i soci possono conferire denaro, beni, opere e servizi. Il capitale viene suddiviso in quote sottoscritte dai soci che corrispondono ad una percentuale del capitale sociale, mentre nella S.P.A. il capitale è diviso in azioni. In base a queste ultime e alle quote sottoscritte i soci si dividono gli utili e votano in assemblea, a meno che nello statuto siano previsti diritti particolari per uno o più soci.

I costi di gestione, come si può immaginare, sono di gran lunga superiori a quella delle società di persone. Questa tipologia di società viene consigliata per quelle attività che comportano grandi rischi, visto che la responsabilità del socio è limitata alla quota di capitale sottoscritta. La S.R.L. viene di norma preferita per le società composte da pochi soci, magari anche familiari tra loro. È indicata per le piccole imprese, perché la struttura è più semplice e più adattabile alle esigenze dei soci. La S.P.A. invece si addice di più alle esigenze delle grandi imprese, dove spesso i soci partecipano come soci di investimento.

Società cooperative

Sono società a capitale variabile con un fine mutualistico. Loro principale peculiarità è la prevalenza delle finalità mutualistiche nello svolgimento dell’attività e non quella della distribuzione degli utili, che ha carattere secondario. Questo consiste nell’offrire ai propri soci delle condizioni di lavoro, prodotti e servizi che siano migliori rispetto a quelli di mercato. Si distinguono in due categorie: società cooperative a mutualità prevalente che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci oppure ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l’attività sociale e sono le uniche a poter godere delle agevolazioni fiscali; società cooperative senza mutualità prevalente: che nello statuto possono adottare le norme come per la S.R.L. o quelle per la S.P.A., fatta eccezione per alcuni aspetti espressamente regolati dalla legge.

Vengono costituite con atto pubblico al raggiungimento di almeno 9 soci. Nel caso in cui ci siano 3 soci, la società può essere costituita lo stesso, avvalendosi delle norme della S.R.L., ma solo se questi soci sono persone fisiche. Il loro capitale è variabile e anche il valore delle quote o azioni lo è. In qualsiasi momento può accadere l’ingresso di nuovi soci, senza particolari formalità, eccetto l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti richiesti dallo statuto.

Salvo particolarità, durante le assemblee i soci non votano in base al capitale sottoscritto ma ogni socio ha un solo voto. Per i debiti, o obbligazioni sociali, è solo la società a risponderne con il proprio patrimonio, così come accade per le società di capitali. Per quello che concerne l’amministrazione e il controllo della società, vengono applicate le norme dettate per le società di capitali. La maggior parte degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Per le cooperative che hanno una mutualità prevalente viene limitata la ripartizione degli utili, infatti viene proibita la ripartizione delle riserve tra i soci cooperatori. Nel caso poi in cui ci fosse lo scioglimento della società il patrimonio della cooperativa viene devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tutte le cooperative devono obbligatoriamente iscriversi all’Albo delle società cooperative appositamente istituito presso le Camere di Commercio.

Possono esserci delle agevolazioni, di natura creditizia, finanziaria e previdenziale e anche vantaggi fiscali, contributi regionali a condizioni favorevoli, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Questa tipologia di società viene consigliata ad un gruppo di persone svolgenti la stessa attività, oppure operanti nello stesso settore, o ancora produttori degli stessi beni o servizi.

Società di persone

Questa tipologia di società è forse la forma più semplice delle quattro e per questo è quella più scelta dalle piccole imprese. Esistono diverse tipi di società di persona: società semplice (S.S.), società in nome collettivo (S.N.C.) e società in accomandita semplice (S.A.S.). Nella società semplice e nella società in nome collettivo, ogni socio risponde verso i creditori con tutti i beni, personali e non. Nelle società in accomandita semplice, i soci accomandatari (gli amministratori della società) rispondono verso i creditori con tutti i beni, personali e non, mentre i soci accomandanti rispondono verso gli eventuali creditori solo entro i limiti della quota di capitale conferito.

La società semplice può avere solo determinate cose come oggetto: gestione di immobili, le attività professionali in forma associata, le attività di tempo libero, le attività agricole. Invece le società in nome collettivo e quella in accomandita semplice possono anche esercitare imprese commerciali. Nel momento della costituzione della società non viene richiesto un importo minimo di capitale, la costituzione avviene per atto pubblico e in presenza di un notaio. Quest’ultima situazione non si presenta nel caso della società semplice per la quale non è necessaria alcuna scrittura se non nel caso in cui i soci conferiscano nella società beni immobili. Le eventuali decisioni prese dai soci potranno essere anche prese in maniera informale, senza il bisogno di convocare un’assemblea.

Queste società avranno l’obbligo di redigere un rendiconto annuale, un vero e proprio bilancio che non viene reso pubblico, cosa che invece viene richiesta alle società di capitali. Per quanto riguarda la tassazione, questa viene richiesta ai soci, cioè fa riferimento alla parte del reddito prodotto e proporzionale alla quota di capitale che i soci hanno conferito. Per quanto concerne la contabilità, le società di persone possono scegliere la contabilità semplificata. Questa tipologia di società viene consigliata per quelle attività che non comportano grandi rischi, che non creano alti utili netti e non richiedono di conseguenza grandi investimenti, come nel caso dell’impresa individuale.

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